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Sez. 2, Sentenza n. 2417 del 14/07/1972 (Rv. 359861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO PER LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI TELEFONICI - CRITERI LIMITATIVI PREVISTI DALL'ART 3 DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO PER LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI TELEFONICI - CRITERI LIMITATIVI PREVISTI DALL'ART 3 DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - APPLICABILITA - LIMITI.*

Ai sensi dell'art 5 lettera H della legge 23 ottobre 1960, n 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sulla disciplina dell'impiego di mano d'opera nell'appalto di opere e servizi, in materia di appalto per la gestione degli esercizi telefonici, ed anche per il semplice affidamento della gestione di un posto di servizio ad un singolo lavoratore, si applicano i criteri limitativi espressi nell'art 3 fermo restando il piu generale divieto di cui all'art 1; salva l'ipotesi esplicitamente prevista che il lavoratore, per l'espletamento del servizio telefonico, sia tenuto a compiere una limitatissima attivita, non prevalente rispetto a quella principale da lui normalmente svolta; la societa concessionaria puo pertanto affidare a terzi la gestione del servizio, salvo in ogni caso il diritto del prestatore o dei prestatori di lavoro addetti al trattamento normativo e retributivo in misura non inferiore a quello spettante ai lavoratori direttamente dipendenti dalla societa. (V 1993'70, mass n 348060; 1790'70, mass n 347756; 1079'65).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)