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Sez. L, Sentenza n. 7772 del 23/08/1996 (Rv. 499328 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Sgravi contributivi concessi alle imprese - Discrepanza tra funzione (di sovvenzione pubblica) e natura giuridica (di riduzione dell'obbligazione contributiva) - Mancata fruizione degli sgravi - Qualificabilità come pagamento indebito - Conseguenze - Decorrenza degli interessi dalla domanda in caso di buona fede dell'"accipiens" - Incertezza dell'Istituto previdenziale sul diritto allo sgravio - Equiparabilità alla mala fede - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499328-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

Benché da un punto di vista funzionale gli sgravi contributivi concessi alle aziende concretino una sovvenzione pubblica, da un punto di vista giuridico lo strumento adottato è quello della riduzione dell'entità dell'obbligazione contributiva. Ne consegue che la mancata fruizione del beneficio si concretizza nel pagamento dell'intero importo del debito contributivo e dà luogo ad un pagamento indebito per la cifra corrispondente al mancato sgravio. Pertanto, in caso di buona fede dell'"accipiens" - che si presume in difetto di specifiche prove contrarie e non resta esclusa per il dubbio dell'"accipiens" circa la debenza della somma e in particolare per la circostanza che il "solvens" abbia effettuato il pagamento contestando di esservi tenuto -, gli interessi, aventi natura moratoria, spettano dal giorno della domanda, in applicazione dell'art. 2033 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)