Sez. L, Sentenza n. 15407 del 02/12/2000 (Rv. 542395 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE | Applicabilità della relativa disciplina al contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo - Conseguenze - Titolarità, da parte del terzo designato, di autonomo diritto ai vantaggi dell'assicurazione - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo - cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita - la disposizione contenuta nell'art. 1920, comma terzo, cod. civ. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione) deve essere interpretata nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)