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Sez. 1, Sentenza n. 7531 del 12/10/1987 (Rv. 455474 - 01)

ADOZIONE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - PROVVEDIMENTO STRANIERO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - ACCORDO TRA I GENITORI DEL MINORE E GLI ADOTTANTI - EFFETTI DIVERSI DA QUELLI DELL'ADOZIONE LEGITTIMANTE - CONTRARIETÀ AI PRINCIPI FONDAMENTALI CHE REGOLANO NELLO STATO IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455474-01

ADOZIONE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - PROVVEDIMENTO STRANIERO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - ACCORDO TRA I GENITORI DEL MINORE E GLI ADOTTANTI - EFFETTI DIVERSI DA QUELLI DELL'ADOZIONE LEGITTIMANTE - CONTRARIETÀ AI PRINCIPI FONDAMENTALI CHE REGOLANO NELLO STATO IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In tema d'adozione internazionale, la dichiarazione di efficacia del provvedimento con cui il giudice straniero abbia disposto l'adozione o l'affidamento preadottivo, o comunque statuito in ordine alla tutela e protezione del minore, secondo la previsione dell'art. 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, non trova ostacolo, sotto il profilo della contrarietà "ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori" (lett. C del primo comma del citato art. 32), nella circostanza che il suddetto provvedimento si ricolleghi ad un accordo intervenuto fra i genitori del minore e gli adottanti, ovvero produca effetti nell'ordinamento straniero diversi da quelli dell'adozione cosiddetta legittimante propria dell'ordinamento interno, purché il provvedimento medesimo non si limiti a recepire, in modo vincolato, la volontà negoziale delle parti interessate, né si esaurisca in un controllo sulla regolarità formale del contratto, ma esprima una propria valutazione di merito sull'abbandono del minore e l'opportunità del suo definitivo allontanamento dalla comunità d'origine, atteso che, solo in quest'ultima situazione, si resta nell'ambito di divergenze di disciplina fra i due ordinamenti, senza interferenza sul principio essenziale per la legge dello stato, dell'inammissibilità di un'adozione basata sul mero consenso. (V 3904/86, mass n 446732).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 31 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)