Sez. 1, Sentenza n. 9315 del 10/09/1990 (Rv. 469248 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DEI MINORI) - ADOZIONE DEI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - IN GENERE - ATTO DI ADOZIONE NOTARILE - INIDONEITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DEI MINORI) - ADOZIONE DEI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - IN GENERE - ATTO DI ADOZIONE NOTARILE - INIDONEITÀ.*
Nella disciplina dell'adozione internazionale di cui al titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184, il provvedimento emesso da un'autorità straniera, cui il tribunale per i minorenni può attribuire efficacia, ai sensi dell'art. 32 di detta legge, assegnandogli il valore di atto di affidamento preadottivo o di adozione, deve riferirsi (esplicitamente o implicitamente) ad un minore di cui sia accertato dalla stessa autorità lo stato di effettivo abbandono ed esprimere l'inequivoco consenso dell'autorità straniera (non in contrasto con i criteri fondamentali della legislazione italiana) a che il minore stesso sia allontanato dalla comunità di origine per un inserimento definitivo in quella italiana. Pertanto non può essere attribuita efficacia in Italia ad un atto di adozione notarile che si limiti a recepire la volontà negoziale delle parti ed abbia quale presupposto secondo la legislazione locale, la circostanza che il minore non si trova in stato di effettivo abbandono (cosiddetta "adozione semplice" prevista nello stato di Brasile). (Conf 232/90, mass n 464858; (Conf 7531/87, mass n 455474; (Conf 3904/86, mass n 446732).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)