Sez. 1, Sentenza n. 232 del 18/01/1990 (Rv. 464858 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO STRANIERO - DELIBAZIONE - STATO DI ABBANDONO DEL MINORE - RILEVABILITÀ ANCHE PER IMPLICITO DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO - SUFFICIENZA.*
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO STRANIERO - DELIBAZIONE - STATO DI ABBANDONO DEL MINORE - RILEVABILITÀ ANCHE PER IMPLICITO DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO - SUFFICIENZA.*
In tema di adozione internazionale, ai fini della dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero non è necessario che lo stato di abbandono risulti in modo esplicito da tale provvedimento, potendo esso desumersi anche per implicito dal contenuto del provvedimento stesso e dalla documentazione su cui quest'ultimo si basa, tenuto anche conto della legislazione locale, senza che assuma valore di per sè ostativo l'avvenuta indicazione nel provvedimento straniero dei genitori e dei nonni naturali del minore. (V 7531/87, mass n 455474; (V 3904/86, mass n 446732).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)