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Sez. 1, Sentenza n. 3904 del 12/06/1986 (Rv. 446732 - 01)

ADOZIONE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ STRANIERA - CONDIZIONI - CONTENUTO - DISPOSIZIONI DIVERSE DALL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO O DALL'ADOZIONE IN TEMA DI TUTELA A PROTEZIONE DEL MINORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446732-01

ADOZIONE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ STRANIERA - CONDIZIONI - CONTENUTO - DISPOSIZIONI DIVERSE DALL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO O DALL'ADOZIONE IN TEMA DI TUTELA A PROTEZIONE DEL MINORE - SUFFICIENZA.*

Nella disciplina dell'adozione internazionale di cui al titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184, il tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 32 della legge medesima, dichiara l'efficacia di provvedimenti dell'autorità straniera, assegnando loro il valore di Atti di affidamento preadottivo o di adozione, non soltanto quando i provvedimenti stessi abbiano tale specifico contenuto, ma anche quando dettino Disposizioni diverse in tema di tutela e protezione del minore (art. 31 primo comma, richiamato dal successivo art. 32 citato). Peraltro, in entrambe le suddette ipotesi, deve tenersi conto dei principi generali che presiedono all'indicata adozione internazionale, e, quindi, deve ritenersi che quella declaratoria d'efficacia, in termini di adozione o di affidamento preadottivo, sia soggetta alla duplice condizione che il provvedimento straniero si riferisca (esplicitamente od implicitamente) ad un minore in stato di effettivo abbandono, ed esprima inoltre un inequivoco consenso dell'autorità straniera (non in contrasto con i criteri fondamentali della legislazione italiana) a che il minore sia allontanato dalla sua comunità di origine, per un inserimento definitivo in quella italiana (come nel caso in cui attribuisca alla coppia italiana poteri di assistenza e cura senza limiti di tempo e con autorizzazione all'espatrio).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 31 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)