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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18421 del 26/07/2017 (Rv. 645281 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici per l’acquisto della prima casa – Art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 – Incidenza ai fini sanzionatori - Esclusione - Principio del "favor rei" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645281-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema d'imposta di registro per l’acquisto della prima casa, l’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 23 del 2011, che, nel sostituire l’art. 1, comma 2, della tariffa, parte 1, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l’imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969, non ha inciso retroattivamente sulla norma sostituita, la quale, in forza della norma di diritto intertemporale di cui all'art. 10. comma 5, del d.lgs. n. 23 cit., continua a regolare ai fini sanzionatori, i rapporti sorti sotto la sua vigenza, senza che assuma rilievo il principio del “favor rei” che, invece, presuppone l'abrogazione della norma precetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10 com. 1 lett. A, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/08/1969, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)