Sez. U, Ordinanza n. 21773 del 18/11/2004 (Rv. 578061 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Servizio idrico municipale - Corrispettivo della concessione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario (Corte Cost., sentenza n. 204 del 2004).
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di servizi pubblici, a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia, promossa dal Comune concedente, la quale, senza coinvolgere provvedimenti resi nell'esercizio di poteri autoritativi, sia diretta a reclamare l'adempimento di un obbligo di pagamento, assunto dalla società concessionaria del servizio idrico municipale con i patti accessivi al rapporto di concessione, ed avente natura di corrispettivo della concessione medesima, in ragione della sua funzione remunerativa dell'acquisizione in uso degli impianti e delle attrezzature del concedente mediante le quali detto servizio viene espletato. Tale controversia, invero, rientra nella espressa esclusione, conseguente a detta declaratoria, della giurisdizione del giudice amministrativo per le cause in tema di "indennità, canoni ed altri corrispettivi".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)