Sez. U, Sentenza n. 6588 del 18/03/2009 (Rv. 607215 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Disciplina dell'impugnazione prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di presentazione - Forme e termini previsti dal codice di procedura penale - Ricorso immediato con omessa indicazione dei motivi - Deposito di questi ultimi oltre il termine di gg. 30 - Inammissibilità - Mancata notifica dell'avviso di deposito al difensore dell'incolpato - Rilevanza - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazione delle sentenze emesse dalla sezione disciplinare del Consiglio Sup. della magistratura nei procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui la motivazione non sia stata redatta contestualmente, ma depositata nel termine ordinario stabilito dall'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contestualmente alla lettura del dispositivo, ma i cui motivi siano stati depositati dopo la scadenza del termine di cui all'art. 585, primo comma, lettera b), cod. proc. pen., senza che assuma alcun rilievo la mancata notificazione dell'avviso di deposito della sentenza al difensore dell'incolpato, notifica dovutagli solo nel caso di deposito della sentenza oltre i trenta giorni ovvero nel caso di deposito oltre il diverso e più lungo termine indicato dal giudice quando la motivazione risulti complessa (artt. 544, primo e secondo comma, e 548, secondo e terzo comma, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 23/02/2006 num. 109 art. 19 com. 2 CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 109 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)