Sez. 1, Sentenza n. 14394 del 10/08/2012 (Rv. 624016 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Norme a tutela della concorrenza e del mercato fissate nella legge n.287 del 1990 - Regime anteriore all'entrata in vigore del Regolamento comunitario n.1 del 2003 - Azioni risarcitorie - Applicazione delle norme sulla concorrenza sleale - Sussistenza - Divieto di abuso di posizione dominante - Prova - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
Nel regime anteriore all'entrata in vigore del Regolamento comunitario n.1 del 2003- il quale, sostituendo il precedente Regolamento n.4 del 1962, ha introdotto una maggiore integrazione tra gli ordinamenti nazionali in relazione alle azioni risarcitorie conseguenti a violazione delle normativa "antitrust"- era già consentito al giudice nazionale, alla luce degli artt.85, 86, 89 e 90 del Trattato dell'Unione europea e della legge 10 ottobre 1990, n. 287, interpretare ed applicare le norme sulla concorrenza sleale- in particolare l'art. 2598 cod.civ.- assumendo come valore di riferimento la tutela della concorrenza. Ne consegue che era possibile allegare quale fonte di danno ingiusto, nell'ambito di un giudizio interindividuale, fattispecie tipiche del diritto "antitrust"; tuttavia, poiché il sistema non vieta, di per sé, il raggiungimento di una posizione dominante, bensì l'abuso della medesima, la dimostrazione che, mediante un certo contratto, è stata raggiunta tale posizione non è prova sufficiente dell'esistenza dell'illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che l'esistenza di un contratto di distribuzione esclusiva per l'Italia non fosse prova sufficiente dell'esistenza di un disegno monopolistico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 04/01/2003 num. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)