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Sez. 1, Sentenza n. 3640 del 13/02/2009 (Rv. 606760 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Tutela della concorrenza e del mercato ai sensi della legge n. 287 del 1990 - Divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza - Violazione - Risarcimento del danno ex art. 33 legge cit. - Onere probatorio - Rilevanza delle decisioni dell'Autorità garante del mercato e della Concorrenza o dei Giudici Amministrativi - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606760-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE

Nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, sebbene le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del Giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, ciò non esclude che sia possibile per le parti offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie. (Principio espresso dalla S.C. in tema di antitrust, in relazione al boicottaggio, con effetti distorsivi sulla concorrenza, posto in essere da un'associazione di categoria di consulenti di lavoro ai danni di una società produttrice di software per l'elaborazione di paghe e contributi previdenziali).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)