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Sez. 2, Sentenza n. 881 del 22/03/1972 (Rv. 357110 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357110-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia e inammissibile, se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte suprema, cui e demandato soltanto il Sindacato di legittimita delle anteriori decisioni dei giudici di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)