Sez. 2, Sentenza n. 881 del 22/03/1972 (Rv. 357110 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia e inammissibile, se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte suprema, cui e demandato soltanto il Sindacato di legittimita delle anteriori decisioni dei giudici di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)