Sez. 2, Sentenza n. 2157 del 27/02/1998 (Rv. 513103 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA | Società di capitali - Prestazione parasubordinata - Esclusione - Ragioni - Non iscrizione della società a ruolo degli agenti (art. 9 legge 316 del 1968) - Provvigioni - Art. 2126 cod. civ. - Ininfluenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA
In caso di prestazioni di agenzia svolte da una società di capitali, il difetto del carattere prevalentemente personale delle medesime esclude la possibilità di configurare un rapporto di parasubordinazione ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ., manca il rapporto di lavoro parasubordinato (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) e pertanto non può farsi questione dell'applicabilità ad esso dell'art. 2126 cod. civ., nel caso in cui la società non sia iscritta al ruolo degli agenti (art. 9 legge 12 marzo 1968 n. 316) e rivendichi provvigioni non ricevute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2325, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)