Sez. 6, Sentenza n. 37112 del 05/04/2012 Cc. (dep. 26/09/2012) Rv. 253462 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Inammissibilità - Manifesta infondatezza dei motivi - Ambito di applicazione - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE
In tema di ricusazione, la manifesta infondatezza dei motivi, che legittima la declaratoria di inammissibilità, si caratterizza per una sommaria delibazione che si arresta "in limine" rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante "ictu oculi", dei motivi che sorreggono l'atto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della ricusazione di un magistrato di sorveglianza per presunta incompatibilità a decidere sulle richieste di affidamento in prova e detenzione domiciliare dopo aver rigettato un'istanza di liberazione anticipata, rilevando che si trattasse di richieste riguardanti misure diverse nei presupposti e non sovrapponibili fra loro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)