Sez. L, Sentenza n. 57 del 14/01/1985 (Rv. 438253 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - INDENNITÀ IN SOSTITUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL VITTO IN NATURA - COMPUTABILITÀ NELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - NECESSITÀ - VALORE CONVENZIONALE DEL VITTO FISSATO IN MISURA MINORE CON DECRETI MINISTERIALI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - INDENNITÀ IN SOSTITUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL VITTO IN NATURA - COMPUTABILITÀ NELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - NECESSITÀ - VALORE CONVENZIONALE DEL VITTO FISSATO IN MISURA MINORE CON DECRETI MINISTERIALI - IRRILEVANZA.*
L'indennità che il lavoratore subordinato percepisca in sostituzione della prestazione del vitto in natura, facente carico al datore di lavoro, configura un compenso aggiuntivo da includere, per il suo intero importo, nella retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa e previdenziale, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale minore importo del valore convenzionale del vitto, fissato con i decreti ministeriali all'uopo emanati, che riguardano il diverso caso in cui il vitto venga corrisposto in natura. (V 5039/82, mass n 422956; (V 391/82, mass n 418087).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)