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Sez. L, Sentenza n. 391 del 20/01/1982 (Rv. 418087 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - EROGAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - NATURA RETRIBUTIVA - REQUISITI DELLA CONTINUITÀ E PERIODICITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418087-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - EROGAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - NATURA RETRIBUTIVA - REQUISITI DELLA CONTINUITÀ E PERIODICITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la natura retributiva, ai fini previdenziali, di un'erogazione del datore di lavoro corrisposta al lavoratore come compenso per l'opera da questo prestata, comunque considerata e valutata, non richiede necessariamente che l'erogazione abbia carattere di continuità e periodicità, perché il concetto di retribuzione prescinde da tale ulteriore elemento, né che la stessa trovi origine in singole specifiche prestazioni lavorative piuttosto che nel rapporto di lavoro complessivamente considerato. (V 3824/81, mass n 414455; (V 1550/76, mass n 380297).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)