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Sez. U, Sentenza n. 4976 del 29/05/1990 (Rv. 467428 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - PRESTAZIONI IN REGIME DI PLUS ORARIO - CONTROVERSIE DIRETTE ALLA RIVENDICAZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467428-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE SANITARIO NON MEDICO - PRESTAZIONI IN REGIME DI PLUS ORARIO - CONTROVERSIE DIRETTE ALLA RIVENDICAZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Le controversie aventi ad oggetto la rivendicazione, da parte del personale sanitario non medico (nella specie, biologa addetta a laboratorio di analisi) dipendente dalle unità sanitarie locali, di competenze connesse all'effettuazione di prestazioni in regime di plus orario attengono a rapporto di pubblico impiego, e come tali sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che l'attività in regime di plus orario può configurarsi come libero-professionale o autonoma (con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario) solo per i pubblici dipendenti (medici e veterinari) cui lo svolgimento della stessa attività libero-professionale è eccezionalmente consentito, mentre l'attività in plus orario del personale sanitario non medico, ancorché facoltativa ed ausiliaria di attività libero-professionale medica svolta in equipe, rimane attività svolta nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, permanendo per tale categoria di dipendenti delle U.S.l. (come per il personale non sanitario) il generale divieto di Esercizio di attività libero professionale in concomitanza con il rapporto di pubblico impiego. (V mass 1024/90, n 465289; (V 3952/87, mass n 452796; (V 1002/87, mass n 450615; (V 6923/86, mass n 449033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 35, DPR 25/06/1983 num. 348 art. 59, DPR 25/06/1983 num. 348 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)