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Sez. U, Sentenza n. 3952 del 23/04/1987 (Rv. 452796 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MEDICI OSPEDALIERI A TEMPO DEFINITO - LIMITI IMPOSTI DALLA UNITÀ SANITARIA LOCALE ALL'ATTIVITÀ IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO ESTERNO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1987-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452796-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MEDICI OSPEDALIERI A TEMPO DEFINITO - LIMITI IMPOSTI DALLA UNITÀ SANITARIA LOCALE ALL'ATTIVITÀ IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO ESTERNO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La controversia promossa da un medico ospedaliero "a tempo definito", nei confronti dell'unità sanitaria locale, per contestare la legittimità di limiti imposti alle proprie attività in regime di convenzionamento esterno ed in regime di "plus orario", nel vigore dell'accordo nazionale reso esecutivo con d.P.R. 13 agosto 1981 n. 46, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti privatistici di prestazione d'opera professionale, autonomi rispetto al rapporto di pubblico impiego, e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario. (V 6923/86, mass n 449033; (V 4909/84, mass n 436796; (V 5465/79, mass n 402051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 13/08/1981 num. 46, DPR 25/06/1983 num. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)