Sez. 1, Sentenza n. 7131 del 29/07/1994 (Rv. 487589 - 01)
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Società commerciale - Trasformazione in società di tipo diverso - Effetti - Sentenza resa nei confronti della società preesistente - Impugnazione da parte della società risultante dalla trasformazione - Legittimazione ad impugnare - Prova - Onere di quest'ultima.
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE
La trasformazione di una società commerciale in società di tipo diverso comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario; ma la diversità di tipo e di denominazione sociale comportano per la società risultante dalla trasformazione l'onere - non dissimile da quello gravante sul successore a titolo particolare oppure universale che impugni una sentenza resa nei confronti del proprio dante causa - di provare, in caso di contestazione di controparte, la propria legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti della società preesistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)