Sez. 5, Sentenza n. 6338 del 03/05/2002 (Rv. 554077 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Attività di bar - caffè con somministrazione di bevande e pasti - Svolgimento all'interno di locali dell'associazione culturale - Attività commerciale - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di I.V.A., l'attività di bar - caffè, con mescita di bevande o somministrazione di pasti ai propri associati, effettuata verso il pagamento di corrispettivi specifici, costituisce attività commerciale assoggettabile a tributo, ai sensi dell'art. 4, commi quarto e quinto del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile <<ratione temporis>>), il quale esclude da tale obbligo soltanto le prestazioni effettuate in conformità alle finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive perseguite dall'associazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)