diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3850 del 29/03/2000 (Rv. 535161 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI | Attività di bar - caffè - Svolgimento all'interno di un club sportivo - culturale - ricreativo con mescita di bevande agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici - Attività commerciale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535161-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI

In tema di imposte sui redditi, l'attività di bar - caffè, con mescita di bevande ai propri associati, effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali di un club sportivo - culturale ricreativo e, quindi, devesi ritenere, ai fini Irpeg ed Ilor, attività di natura commerciale, non trovando applicazione in tal caso l'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui esclude che la cessione di beni e le prestazioni di servizi agli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, costituiscano esercizio di attività commerciali se effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni culturali e sportive.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)