Sez. 3, Sentenza n. 643 del 15/01/2007 (Rv. 594819 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Disciplina professionale - Procedimento disciplinare - Decisione del Consiglio dell'Ordine regionale - Proposizione di reclamo dinanzi al Consiglio nazionale - Annullamento in rito della decisione - Conseguenza - Rimessione degli atti al Consiglio di prima istanza - Esclusione - Rinnovazione integrale del giudizio da parte dello stesso Consiglio nazionale - Ammissibilità - Fondamento.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di giornalista, qualora il consiglio nazionale dell'Ordine, investito del reclamo avverso la decisione del Consiglio regionale, la annulli, è tenuto a rinnovare integralmente il giudizio sia sulle questioni di rito che su quelle di merito, in modo che si pervenga sollecitamente alla chiusura della fase amministrativa del suddetto procedimento e si passi eventualmente a quella giurisdizionale; pertanto, il Consiglio nazionale non può rimettere gli atti al Consiglio regionale perché rinnovi la decisione in quanto ciò implicherebbe un'illegittima abdicazione alla funzione di decisione del reclamo derivante dalla legge e comporterebbe un'inammissibile separazione della pronuncia rescindente da quella rescissoria.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 56 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)