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Sez. 1, Sentenza n. 13009 del 23/12/1997 (Rv. 511163 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Disciplina professionale - Procedimento disciplinare - Ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine - Proponibilità - Condizioni - Deliberazione contenente decisioni nel merito disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a deliberazione del Consiglio nazionale di remissione degli atti al Consiglio regionale per vizi di forma, senza pronunzia nel merito.
Stato
decisa il 1997-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511163-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Il ricorso in sede giurisdizionale avverso la deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in materia disciplinare (prefigurato dall'art. 63 della legge n. 69 del 1963) è proponibile indipendentemente dal concreto contenuto della deliberazione medesima, costituendo quest'ultima il provvedimento conclusivo della fase amministrativa, senza che esso sia subordinato alla condizione che la deliberazione stessa contenga il provvedimento definitivo di merito in ordine all'azione disciplinare (nella specie, al giornalista era stata inflitta sanzione disciplinare dal Consiglio regionale; a seguito di ricorso dell'incolpato, il Consiglio nazionale, rilevati alcuni vizi del procedimento, rimise gli atti a quello regionale per la rinnovazione dell'istruttoria in ordine all'incolpazione; il P.G. presso la Corte d'appello propose reclamo davanti al Tribunale avverso la decisione del Consiglio nazionale, chiedendo l'annullamento di quest'ultima, nonché la conferma della sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio regionale; a conclusione della fase giurisdizionale, la Corte d'appello accolse la domanda del P.G. Enunciando il principio di diritto contenuto nella massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, precisando, altresì, incidentalmente, che il Consiglio nazionale aveva illegittimamente rimesso gli atti a quello regionale per la rinnovazione dell'istruttoria, mentre avrebbe dovuto esso stesso rinnovare l'istruttoria e decidere nel merito disciplinare).

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)