Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 14/06/1982 (Rv. 421588 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - ANTECEDENTI DELL'EVENTO DANNOSO - RILEVANZA - INFLUENZA DIRETTA E PROSSIMA O INDIRETTA E REMOTA DI ESSI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - ANTECEDENTI DELL'EVENTO DANNOSO - RILEVANZA - INFLUENZA DIRETTA E PROSSIMA O INDIRETTA E REMOTA DI ESSI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In tema di responsabilità aquiliana tutti gli antecedenti in Mancanza dei quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi causa di esso, senza che sia dato distinguere fra quelli che hanno operato in via diretta e prossima e quelli che hanno avuto influenza soltanto indiretta e remota, salvo che l'antecedente prossimo sia stato di rilievo tale da essere da solo sufficiente a determinare l'evento, nel quale caso esso esclude il nesso eziologico fra questo e gli altri antecedenti facendoli scadere al rango di mere occasioni. (V 1228/81, mass n 411805).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)