Sez. L, Sentenza n. 4402 del 06/08/1982 (Rv. 422390 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI SERVIZIO DISCONTINUO - CLAUSOLA INDIVIDUALE DI MAGGIOR FAVORE - TRATTAMENTO GLOBALE PIÙ FAVOREVOLE PREVISTO DALLA SUCCESSIVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CUMULABILITÀ - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE O SOPPRESSIONE DELL'INDENNITÀ PER ATTO UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI SERVIZIO DISCONTINUO - CLAUSOLA INDIVIDUALE DI MAGGIOR FAVORE - TRATTAMENTO GLOBALE PIÙ FAVOREVOLE PREVISTO DALLA SUCCESSIVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CUMULABILITÀ - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE O SOPPRESSIONE DELL'INDENNITÀ PER ATTO UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'indennità di servizio discontinuo - già prevista, in relazione alla maggiore onerosità delle speciali mansioni esercitate, dai contratti nazionali delle maggiori imprese elettriche nazionali prima dell'istituzione dell'e.N.E.L. e da questo mantenuta e corrisposta nonostante i vari passaggi di categoria e la successione dei nuovi contratti collettivi - costituisce un compenso (distinto da quello per il lavoro straordinario) che, in quanto erogato in forza di una clausola individuale di maggior favore, è, in costanza delle mansioni che ne hanno determinato l'attribuzione, insuscettibile di modifica o di soppressione per atto unilaterale del datore di lavoro ed è cumulabile, a norma del secondo comma dell'art. 2077 cod. civ., anche con il trattamento globale più favorevole previsto dalla successiva contrattazione collettiva; né sulla efficacia di un tale patto individuale di maggior favore può spiegare influenza una prassi aziendale contraria che non discenda da una Determinazione di analogo contenuto riconducibile, anche attraverso fatti concludenti, alla volontà, sia pure tacita, di entrambi i soggetti del rapporto. (V 398/74, mass n 368096; (V 712/70, mass n 345943).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)