Sez. 3, Sentenza n. 439 del 16/02/1974 (Rv. 368150 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - NECESSITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - NECESSITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - IRRILEVANZA.*
Se la domanda non e stata proposta in contraddittorio di tutti coloro che, per legge o per la natura del rapporto, debbano partecipare necessariamente alla lite, il giudice di appello, una volta rilevato il difetto dell'integrita del contraddittorio, deve rimettere la causa al giudice di primo grado senza pronunziare nel merito, a nulla rilevando che, nel giudizio di gravame, siano presenti tutte le parti interessate, in quanto l'intervento del litisconsorte necessario, non convenuto in giudizio, puo sanare il cennato difetto soltanto se spiegato nel giudizio di primo grado. (Conf 643'66, mass n 321273).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)