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Sez. 1, Sentenza n. 3038 del 28/03/1987 (Rv. 452141 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDO - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - PRECISA VOLONTÀ DEI GENITORI DI ABBANDONARE IL FIGLIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452141-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDO - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - PRECISA VOLONTÀ DEI GENITORI DI ABBANDONARE IL FIGLIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, non è necessario che da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abbandonare il figlio, ma è sufficiente che i genitori tengano un comportamento, commissivo ovvero (soprattutto) omissio, inconciliabile con l'Esercizio del diritto-dovere previsto dallo art. 147 cod. civ. e, prima ancora dall'art. 30 cost., dal momento che lo stato di abbandono deve essere inteso in senso oggettivo, e non soggettivo, o volontaristico, o colpevolista. (Conf 935/86, mass n 444458; (Conf 5650/84, mass n 445142).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)