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Sez. 1, Sentenza n. 2236 del 16/03/1996 (Rv. 496398 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Stato di abbandono ex art. 8 della legge n. 184 del 1983 - Nozione - Situazioni escluse.
Stato
decisa il 1996-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496398-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

Lo stato di abbandono di cui all'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184 deve essere inteso come non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, non dovuta a transitoria causa di forza maggiore, da valutare in relazione a ciascun genitore. Pertanto, non determina abbandono né la situazione in cui uno dei genitori sia assente da casa per motivi di lavoro per diverse ore e l'altro genitore sia incapace di occuparsi del figlio per ragioni indipendenti dalla sua volontà, atteso che l'assistenza del minore può essere affidata a sostituti privati ovvero ai servizi pubblici; né uno stato di tensione fra i genitori, posto che esso non costituisce una privazione del livello minimo di cure familiari che solo può giustificare la rescissione totale e irreversibile dei rapporti con la famiglia d'origine; né le semplici anomalie del carattere e della personalità dei genitori, quando non si traducano in incapacità di allevare ed educare la prole.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)