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Sez. U, Sentenza n. 1008 del 30/03/1972 (Rv. 357329 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PER FATTO ILLECITO - CON RIFERIMENTO AI DIRITTI DI CREDITO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357329-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PER FATTO ILLECITO - CON RIFERIMENTO AI DIRITTI DI CREDITO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il risarcimento per fatto illecito deve ammettersi anche con riguardo ai diritti di credito, poiche il requisito dell'ingiustizia del danno, nel senso che il fatto produttivo del danno debba ledere una posizione soggettiva garantita dall'ordinamento nella Forma di diritto soggettivo, sussiste anche nel caso di lesione di diritti relativi. Ne esiste incompatibilita tra il carattere assoluto della tutela aquiliana ed il carattere relativo dei diritti di credito, perche il diritto di credito, se nel suo aspetto dinamico o internò potere del creditore di esigere la prestazione dal debitorè e tutelato dalla norma che direttamente lo contempla, sotto l'aspetto statico o esterno(situazione di appartenenza dell'interesse del creditore alla sua sfera giuridica patrimoniale)trova la fonte immediata della sua protezione nell'art 2043 cod civ; ed infatti una qualunque lesione arrecata all'interesse del creditore a difendere la sua posizione dall'illecita ingerenza di terzi, impedisce o menoma in radice la possibilita di far valere la pretesa verso il debitore, e questa pretesa, per il semplice fatto di essere tutelata, non puo non imporsi al rispetto di tutti. L'area di applicazione della responsabilita extra-contrattuale per la lesione del diritto di credito, va, peraltro, circoscritta sia sul piano di una valutazione rigorosa delle condizioni rilevanti agli effetti della garanzia dell'interesse oggetto del diritto; sia su quello di un non meno rigoroso apprezzamento del rapporto di causalita tra la condotta e l'evento di danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)