Sez. 2, Sentenza n. 2746 del 06/06/1989 (Rv. 463011 - 01)
COMUNIONI DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE ASSOGGETTABILI ALLA DISCIPLINA EX ART. 1102 COD. CIV. - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INSTALLAZIONE AD OPERA DI DUE CONDOMINI DI UN'AUTOCLAVE PREDISPOSTA PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DI TUTTI I CONDOMINI.*
COMUNIONI DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE ASSOGGETTABILI ALLA DISCIPLINA EX ART. 1102 COD. CIV. - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INSTALLAZIONE AD OPERA DI DUE CONDOMINI DI UN'AUTOCLAVE PREDISPOSTA PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DI TUTTI I CONDOMINI.*
Costituisce innovazione, ai fini dell'art. 1120 cod. civ., qualsiasi opera nuova che, eccedendo i limiti della conservazione, della ordinaria amministrazione o del godimento della cosa comune, ne comporti una totale o parziale modificazione nella Forma o nella sostanza, con l'effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento e comunque alterarne la destinazione originaria, con conseguente implicita incidenza sull'interesse di tutti i condomini, i quali devono essere liberi di valutare la convenienza dell'innovazione, anche se sia stata programmata ad iniziativa di un solo condomino che se ne sia assunto le spese, mentre non costituiscono innovazione - e sono quindi soggetti alla disciplina dell'art. 1102 cod. civ. - tutti gli Atti di maggiore o più intensa utilizzazione della cosa comune che non importino alterazioni o modificazioni della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggior uso del condomino che abbia attuato la modifica. (nella specie, in base al suddetto principio, è stato ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto non costituire innovazione l'installazione, ad opera di due condomini, di un'autoclave, predisposta per l'utilizzazione da parte di tutti gli altri condomini e collocata in una parte - non altrimenti utilizzabile - dell'androne comune dell'edificio. (V 1911/87, mass n 451225; (V 1789/83, mass n 426642; (V 6608/82, mass n 424244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)