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Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 10/03/1983 (Rv. 426642 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CON PROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - UTILIZZAZIONE AD OPERA DEL SINGOLO CONDOMINO DELLE PARTI COMUNI - CONDIZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONE COMPIUTA NEL CORTILE COMUNE A BENEFICIO DI UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE.*
Stato
decisa il 1983-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426642-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CON PROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - UTILIZZAZIONE AD OPERA DEL SINGOLO CONDOMINO DELLE PARTI COMUNI - CONDIZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONE COMPIUTA NEL CORTILE COMUNE A BENEFICIO DI UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE.*

In tema di condominio di edifici, ciascuno condomino può servirsi delle parti comuni a condizione che non ne alteri la naturale destinazione, che non pregiudichi la stabilità, la sicurezza e il decorso architettonico del fabbricato e che non arrechi danno alle singole proprietà esclusive e non impedisca, infine, agli altri partecipanti, di farne parimenti uso secondo il loro diritto; con la conseguenza che devono ritenersi vietate le innovazioni alla cosa comune che ne mutino la sostanza e la Forma, incidendo sull'entità materiale della cosa, alterandone in tutto o in parte la consistenza, la conformazione o la destinazione impressavi dalla volontà dei compartecipanti ed espressa dal titolo (regolamento di condominio, deliberazioni assembleari o gradatamente dall'uso o dalla natura stessa della cosa) o che arrechino limitazioni o danno all'uso degli altri condomini in guisa da turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei medesimi. (in applicazione del principio di cui in massima, è stata ritenuta vietata la costruzione nel cortile comune di uno scivolo per accedere ad una unità immobiliare sita ad un livello più alto, attraverso una finestra trasformata in accesso carrabile, in quanto determinante modificazione della struttura e della destinazione del cortile, adibito al servizio di passo carrabile e di area di parcheggio del traffico veicolare a servizio dell'unità immobiliare utilizzata non più ad uso abitativo, bensì commerciale). (V 5954/81, mass n 416733; (V 243/81, mass n 410653; (V 3405/78, mass nn 392849 e 392850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)