Sez. 1, Sentenza n. 17057 del 03/08/2007 (Rv. 599719 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Erronea percezione delle risultanze degli atti processuali - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI
La denuncia di un errore di fatto, consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. (Nella specie, relativa a controversia in tema di separazione personale, era denunciato l'errore del giudice di merito nell'aver fatto risalire al 1999 anziché al 2000 la scrittura con cui le parti avevano sancito la cessazione della convivenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)