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Sez. 1, Sentenza n. 832 del 12/10/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151827 - 01

ARMI - IN GENERE - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ PREVISTA DALL'ART. 5 LEGGE 895 DEL 1967 - CRITERI PER L'APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151827-01

ARMI - IN GENERE - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ PREVISTA DALL'ART. 5 LEGGE 895 DEL 1967 - CRITERI PER L'APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*

L'applicazione della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967 sul controllo delle armi non consegue necessariamente al mero accertamento qualitativo o quantitativo delle armi, ma è rimessa alla facoltà e alla valutazione del giudice, il quale può non concederla anche quando, pur ricorrendo i predetti elementi oggettivi, ravvisi altre peculiari circostanze idonee a qualificare l'entità del fatto e perciò suscettibili di legittimare il diniego dell'attenuante. (nella specie l'attenuante era stata negata trattandosi di porto di pistola con matricola cancellata, con diverse cartucce nel caricatore). (Conf mass n 150600).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)