Sez. 1, Sentenza n. 832 del 12/10/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151827 - 01
ARMI - IN GENERE - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ PREVISTA DALL'ART. 5 LEGGE 895 DEL 1967 - CRITERI PER L'APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
ARMI - IN GENERE - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ PREVISTA DALL'ART. 5 LEGGE 895 DEL 1967 - CRITERI PER L'APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
L'applicazione della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967 sul controllo delle armi non consegue necessariamente al mero accertamento qualitativo o quantitativo delle armi, ma è rimessa alla facoltà e alla valutazione del giudice, il quale può non concederla anche quando, pur ricorrendo i predetti elementi oggettivi, ravvisi altre peculiari circostanze idonee a qualificare l'entità del fatto e perciò suscettibili di legittimare il diniego dell'attenuante. (nella specie l'attenuante era stata negata trattandosi di porto di pistola con matricola cancellata, con diverse cartucce nel caricatore). (Conf mass n 150600).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)