Sez. 1, Sentenza n. 9264 del 11/05/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150600 - 01
ARMI - IN GENERE - DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DELLE ARMI - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE.*
ARMI - IN GENERE - DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DELLE ARMI - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE.*
La circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967 sul controllo delle armi, è di applicazione discrezionale, nel senso che la diminuzione di pena non consegue necessariamente al mero accertamento qualitativo o quantitativo delle armi, ma è rimessa alle facoltà ed alla valutazione del giudice, il quale può rifiutarla anche quando, pur in presenza dei predetti elementi oggettivi, ricorrono altre peculiari circostanze idonee a qualificare l'entità del fatto e, perciò, suscettibili di legittimare il diniego dell'attenuante.*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)