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Sez. 1, Sentenza n. 2681 del 05/03/1993 (Rv. 481262 - 01)

Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Stipulazione - In genere | Contratto stipulato da un assessore regionale al di fuori dei suoi poteri - Ratifica - Ammissibilità - Sussistenza - Accertamento - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481262-01

Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Stipulazione - In genere

La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri (art. 1399 cod. civ.) si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, con la conseguenza che il contratto stipulato da un assessore regionale al di fuori dei suoi poteri - nell'ipotesi perché non autorizzato ad esprimere la volontà dell'ente (art. 5 Statuto Regione Lazio) - può formare oggetto di ratifica da parte dell'organo che sarebbe stato competente. Anche in tema di formazione dei contratti della p.a., l'accertamento del giudice del merito, sulla sussistenza o meno della ratifica, involge un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)