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Sez. 3, Sentenza n. 11124 del 11/11/1997 (Rv. 509738 - 01)

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE | Responsabilità dell'armatore per fatti dell'equipaggio (art. 274 cod. nav.) - Carattere di norma speciale rispetto alla disciplina del cod. civ. - Sussistenza - Disciplina del cod. civ. art. 2049 e ss.) - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509738-01

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE

L'art. 274 del cod. nav., nel disporre che "l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio" detta, "in subiecta materia", una disposizione speciale e, come tale, prevalente rispetto a quella, parallela, di cui all'art. 2049 cod. civ., senza, peraltro, esaurire del tutto il tema della disciplina della responsabilità dell'armatore, che rimane soggetta alle norme del cod. civ. (artt. 2049 e ss.) per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice della navigazione. (Nella specie, la Corte territoriale aveva escluso ogni profilo di responsabilità extracontrattuale a carico del personale di una nave, asserendo che questo non era tenuto a vigilare su persone estranee, in relazione ad una vicenda che aveva visto un passeggero cadere nottetempo da una piattaforma perché priva delle catenelle trasversali - poi puntualmente applicate, successivamente all'evento dannoso - : la S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha cassato la pronuncia rilevando la assenza, nella sua parte motiva, di qualsivoglia indagine circa la eventualità della omessa cautela ed omessa sorveglianza da parte del personale della nave, specie sotto il profilo dell'onere della illuminazione e della sorveglianza dei mezzi di accesso ai natanti appoggiati sulle banchine).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Navig. art. 274

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)