Sez. L, Sentenza n. 6175 del 20/06/1990 (Rv. 467845 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - DISCIPLINA EX ART. 2050 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALL'ARMATORE PER LE CONSEGUENZE DANNOSE DELLA NAVIGAZIONE AEREA - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - DISCIPLINA EX ART. 2050 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALL'ARMATORE PER LE CONSEGUENZE DANNOSE DELLA NAVIGAZIONE AEREA - ESCLUSIONE.*
La navigazione aerea, essendo particolarmente regolata, anche nelle sue possibili conseguenze dannose, dal codice della navigazione, non può ritenersi compresa fra le attività pericolose genericamente indicate nell'art. 2050 cod. civ., (non diversamente dalla circolazione stradale, del pari oggetto di specifica regolamentazione ad opera del codice civile), con la conseguenza che l'effettivo verificarsi di conseguenze del tipo suddetto non comporta per l'armatore l'Onere, previsto da tali norme, della prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. (V 2796/76, mass n 381540; (V 2820/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)