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Sez. 1, Sentenza n. 12862 del 30/05/2006 (Rv. 589764 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE | Comune - Sanzioni amministrative relative al settore del commercio - Competenza istituzionale - Dirigenti comunali - Sussistenza - Segretario comunale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589764-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE

In tema di emissione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs, 31 marzo 1998, n. 114, che disciplina il settore del commercio, la competenza, già devoluta al Sindaco dall'art. 22 del medesimo d.lgs., rientra, nell'attuale assetto normativo delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra i compiti istituzionali dei dirigenti comunali, subentrati all'organo di governo del Comune, ma non anche in quelli del Segretario comunale, le cui funzioni sono circoscritte dall'art. 97, commi 2 e 4, del citato d.lgs. n. 267 del 2000, entro margini ben più delimitati rispetto a quelle dei primi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 22, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97 com. 4, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)