Sez. L, Sentenza n. 1446 del 10/02/1987 (Rv. 450899 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARI) - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - EQUIPARAZIONE TRA COLTIVATORI DIRETTI ED OPERAI DELLE CATEGORIE AGRICOLE EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 9 DEL 1963 - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARI) - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - EQUIPARAZIONE TRA COLTIVATORI DIRETTI ED OPERAI DELLE CATEGORIE AGRICOLE EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 9 DEL 1963 - PORTATA.*
L'art. 22 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nell'equiparare i coltivatori diretti agli operai delle categorie agricole, ai fini dell'accertamento dello stato d'Invalidità, ha soltanto determinato la misura della riduzione della capacità di guadagno rilevante per la concessione della pensione d'Invalidità, ma l'identità del parametro di commisurazione degli effetti dello stato invalidante sulla capacità di guadagno non comporta che le specifiche qualifiche nell'ambito delle categorie al detto fine equiparate, ed anche all'interno di ciascuna di esse, perdano la loro propria configurazione, in funzione della quale, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, deve essere esaminata e valutata la capacità di guadagno dell'istante. Pertanto, nel caso di richiesta della pensione d'Invalidità da parte di una coltivatrice diretta, la capacità di guadagno di costei deve essere valutata ed accertata in relazione alla sua qualifica professionale, alle mansioni in precedenza espletate, alle dimensioni ed all'orientamento colturale dell'azienda agricola ed alla composizione della famiglia colonica. (Conf 1996/85, mass n 439904; (Conf 1606/84, mass n 433687; (Conf 59/83, mass n 424853).*
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)