Sez. L, Sentenza n. 1996 del 14/03/1985 (Rv. 439904 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - OPERAI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - EQUIPARAZIONE EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 9 DEL 1963 - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - OPERAI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - EQUIPARAZIONE EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 9 DEL 1963 - PORTATA.*
L'equiparazione agli operai agricoli dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dall'art. 22 della legge n. 9 del 1963, opera limitatamente al grado d'Invalidità pensionabile, ma non influisce sulle caratteristiche delle mansioni rispetto alle quali deve essere valutata la diminuzione della capacità di guadagno quale requisito della pensione d'Invalidità e, quindi, non perdono rilievo le concrete condizioni soggettive degli appartenenti alle categorie agricole predette, desumibili tra l'altro dalle dimensioni quantitative e qualitative dell'azienda, dalla composizione della famiglia colonica e dalle caratteristiche dei singoli apporti lavorativi. (V 914/84, mass n 433110; (V 1559/83, mass n 426386; (V 59/83, mass n 424853).*
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)