Sez. 2 - , Sentenza n. 37407 del 06/11/2020 Cc. (dep. 23/12/2020) Rv. 280660 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Vizio di motivazione su un "punto della decisione" - Poteri del giudice del rinvio - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e con il limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilitĂ dell'imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione. (Fattispecie in tema di annullamento con rinvio per vizio di motivazione in merito al "punto" relativo alla utilizzabilitĂ delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di altro procedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)