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Sez. 4, Sentenza n. 12762 del 12/02/2002 Ud. (dep. 04/04/2002) Rv. 221835 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato in primo grado - Impugnazione della parte civile e del pubblico ministero - Giudizio di appello - Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, a seguito del riconoscimento di attenuanti - Condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221835-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI

Il giudice d'appello, qualora, su impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, ritenga configurabile la penale responsabilità dell'imputato, negata dal giudice di primo grado, dichiarando peraltro l'estinzione del reato per prescrizione (nella specie, in conseguenza della ritenuta riconoscibilità delle attenuanti generiche), può nel contempo pronunciare condanna dell'imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non ostandovi il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. da riguardarsi, nell'ipotesi data, come inconferente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)