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Sez. 2, Sentenza n. 3090 del 21/04/1988 (Rv. 458600 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - MANCATO GODIMENTO DI IMMOBILE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458600-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - MANCATO GODIMENTO DI IMMOBILE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il ricorso alla valutazione equitativa del danno, secondo la previsione dell'art. 1226 cod. civ. - che non esonera l'interessato dall'Obbligo di offrire al giudice gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso - postula la impossibilità, sia pure relativa, o la rilevante difficoltà dell'esatta quantificazione di un pregiudizio certo nella sua sussistenza e, pertanto, non trova applicazione nell'ipotesi di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento di un immobile, potendosi fare riferimento ai dati del mercato locatizio e della relativa disciplina normativa. (V 1212/86, mass n 444690; (V 4820/84, mass n 436741; (V 1530/84, mass n 433619).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)