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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24068 del 24/10/2013 (Rv. 628312 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Art. 182 cod. proc. civ. - Applicabilità - Procura alle liti - Ammissibilità della produzione all'udienza - Copia fotostatica - Mancato disconoscimento - Riconoscimento.
Stato
decisa il 2013-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628312-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è applicabile l'art. 182 cod. proc. civ., che, anche nel testo anteriore alla legge 18 giugno 2009, n. 69, impone al giudice di promuovere la sanatoria, con effetti "ex tunc", dei difetti di rappresentanza della parte, senza il limite delle preclusioni processuali: non può, quindi, considerarsi tardiva la produzione all'udienza della procura speciale alle liti, precedentemente rilasciata al difensore, la cui copia fotostatica, ove non disconosciuta, ha la stessa efficacia dell'originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)