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Sez. L, Sentenza n. 3333 del 18/02/2005 (Rv. 580018 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al CCNL 1994 per i dipendenti di aziende produttrici di servizi di pubblica utilità, in tema di inclusione dell'"E.D.R." nella retribuzione contributiva.
Stato
decisa il 2005-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580018-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito per non aver fatto corretto uso delle clausole di ermeneutica contrattuale e per non aver correttamente motivato, in ordine alla funzione, sostitutiva o meno, dell'indennità di contingenza, dell'elemento distinto della retribuzione - introdotto dal Protocollo d'Intesa 31 luglio 1992 e previsto come elemento retributivo dal CCNL 5 luglio 1994 per le aziende produttrici di servizi di pubblica utilità - al fine della inclusione o meno dello stesso nella retribuzione contributiva prevista dall'art. 9 della legge n.1450 del 1956 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 672 del 1973).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 22/10/1973 num. 672 art. 2, Contr. Coll. 05/07/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)