Sez. 6, Sentenza n. 5245 del 29/09/1987 Ud. (dep. 30/04/1988) Rv. 178259 - 01
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O DI RISPARMIO - IN GENERE - AMMINISTRATORE, SINDACI E IMPIEGATI - QUALIFICA DI FUNZIONARI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O DI RISPARMIO - IN GENERE - AMMINISTRATORE, SINDACI E IMPIEGATI - QUALIFICA DI FUNZIONARI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Agli amministratori, sindaci e impiegati degli istituti bancari non può essere riconosciuta la qualifica di pubblici funzionari o di incaricati di pubblico servizio in quanto esercitano, per ciò che attiene alla gestione dell'impresa, funzioni imprenditoriali di natura esclusivamente privata. Pertanto, nel fatto delittuoso ascritto a tali soggetti e qualificato come malversazione, va ravvisato, data la Mancanza del requisito soggettivo della qualità di pubblico ufficiale, il reato di truffa aggravata. (Conf mass n 176404; (contra, sez. 5, udienza 24 marzo 1988, ric. Ferrante).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Pen. art. 316, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)