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Sez. L, Sentenza n. 2720 del 04/05/1984 (Rv. 434765 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434765-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*

La condotta antisindacale reprimibile ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 non S'identifica con la violazione di meri interessi patrimoniali o morali del singolo lavoratore, ma si concreta in Atti diretti a frustrare o limitare l'Esercizio dei diritti di libertà e lo svolgimento dell'attività sindacale; peraltro, i provvedimenti aziendali lesivi della posizione del singolo lavoratore possono essere impugnati dai rappresentanti delle associazioni sindacali ove il comportamento del datore di lavoro sia offensivo contemporaneamente e degli interessi collettivi di cui è titolare l'associazione sindacale e dell'interesse individuale del lavoratore. (nella specie, in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto legittimo e non qualificato da intento antisindacale il licenziamento del lavoratore, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha altresì giudicato manchevole l'indagine dei giudici del merito, per la mancata valutazione, in particolare, dell'incidenza dannosa sulla produttività aziendale del comportamento addebitato al lavoratore nonché del rapporto di proporzione tra infrazione e sanzione, l'eventuale Mancanza di tale rapporto avvalorando la motivazione sindacale del licenziamento). (V 4281/82, mass n 422256; (V 3250/82, mass n 421206; (V 1087/82, mass n 418934).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)