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Sez. 1, Sentenza n. 2967 del 06/07/1977 (Rv. 386507 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ESENZIONE DECENNALE EX LEGGE N 635 DEL 1957 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - COSTITUZIONE IN ZONE DEPRESSE - ATTIVITA PRODUTTIVA NELLA ZONA DEPRESSA - NECESSITA - IMPRESA CON SEDE LEGALE NELLA ZONA DEPRESSA - PREVALENTE ATTIVITA IN ZONA NON DEPRESSA - INAPPLICABILITA DELL'ESENZIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386507-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ESENZIONE DECENNALE EX LEGGE N 635 DEL 1957 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - COSTITUZIONE IN ZONE DEPRESSE - ATTIVITA PRODUTTIVA NELLA ZONA DEPRESSA - NECESSITA - IMPRESA CON SEDE LEGALE NELLA ZONA DEPRESSA - PREVALENTE ATTIVITA IN ZONA NON DEPRESSA - INAPPLICABILITA DELL'ESENZIONE.*

L'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito, che l'art 8 della legge 29 luglio 1957 n 635 prevede in favore delle nuove imprese artigiane e delle piccole industrie, le quali vengano a costituirsi nelle localita considerate dalla legge stessa come economicamente depresse, postula che dette imprese od industrie concretamente operino nelle indicate localita, o quantomeno ivi abbiano la parte piu consistente della loro organizzazione di mezzi e di dipendenti. Tale esenzione, pertanto, va negata nei confronti di un'impresa (nella specie, edilizia) che svolga esclusivamente o prevalentemente la sua attivita in un comune diverso dalla localita depressa in cui sia stata costituita ed in cui mantenga la propria Sede legale, quale mero centro direttivo ed amministrativo. (V 2985/76, mass n 381754; (V 166/75, mass n 373342).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)