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Sez. U, Sentenza n. 4122 del 29/04/1987 (Rv. 452897 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - INERZIA DELLA P.A. - ESECUZIONE FORZATA PER ESPROPRIAZIONE DINANZI ALL'AGO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCATO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA - ASSOGGETTAMENTO AD ESECUZIONE DI BENI IMPIGNORABILI - INCIDENZA SUL PROBLEMA DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452897-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - INERZIA DELLA P.A. - ESECUZIONE FORZATA PER ESPROPRIAZIONE DINANZI ALL'AGO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCATO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA - ASSOGGETTAMENTO AD ESECUZIONE DI BENI IMPIGNORABILI - INCIDENZA SUL PROBLEMA DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

La sentenza od altro provvedimento giudiziale di condanna al pagamento di una somma di denaro, ancorché reso nei confronti di amministrazioni sottoposte alle regole di contabilità generale dello stato (nella specie, cassa per il Mezzogiorno), ove abbia efficacia di titolo esecutivo, secondo la previsione dell'art. 474 cod. proc. civ. (nella specie, trattandosi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), abilita il creditore all'esperimento dell'Azione esecutiva, davanti al giudice ordinario e secondo le norme del codice di rito, mentre resta in proposito ininfluente sia il mancato passaggio in giudicato di detta pronuncia, trattandosi di circostanza necessaria solo per il concorrente strumento di tutela costituito dal giudizio d'ottemperanza davanti al giudice amministrativo, sia l'eventuale non assoggettabilità ad espropriazione di determinati beni, per effetto della loro destinazione pubblicistica, la quale rileva solo al fine del fondamento di un'opposizione all'esecuzione, diretta a far valere l'illegittimità del pignoramento dei beni medesimi. (V 323/81, mass n 410765; (V 4071/79, mass n 400568; (V 3986/77, mass n 387669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 n. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)